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Illegittimo il rilevamento dell’eccesso di velocità mediante “Telelaser”

Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 196/00, del 27.4.2000, depositata in cancelleria il 12.7.2000, ha ritenuto illegittima la misurazione della velocità con il “Telelaser”, “mancando la prova oggettivamente verificabile che la velocità stessa si riferisca proprio al veicolo” del presunto trasgressore. In sostanza, l’accertamento è illegittimo perché non è sorretto dalla prova fotografica dell’avvenuta infrazione.

Si tratta della prima pronuncia giurisprudenziale conosciuta in materia. Il Tribunale parte dalla considerazione che secondo l’art. 345 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, “le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente”. Secondo il Tribunale di Padova, “accertabile” non può che significare “verificabile, esaminabile, controllabile, provabile, riscontrabile, documentabile in modo oggettivo”. Tutto ciò non accade mediante il rilevamento tramite Telelaser: da qui la sentenza di cui sopra.