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Il figlio naturale non riconosciuto, adottato dopo il raggiungimento della maggiore età, può aggiungere al cognome dell’adottante anche quello originario.

La Corte Costituzionale, con sentenza 11.5.2001, n. 120, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 299 c.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l’adottato possa aggiungere al cognome dell’adottante anche quello originariamente attribuitogli. La disposizione contenuta nel comma 2, dell’articolo in questione, contrasta con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, poiché lede, rispettivamente, il diritto al nome, tutelabile nell’ambito più ampio del diritto all’identità personale, e il diritto all’uguaglianza, per l’ingiustificata disparità di trattamento tra figli non riconosciuti e figli legittimi”.

La Corte Costituzionale ritiene ormai superate le giustificazioni che stavano alla base del principio contenuto nel comma 2, dell’art. 299 c.c. Non ha fondamento, infatti, la convinzione secondo la quale il figlio illegittimo non riconosciuto dai propri genitori, debba essere tutelato nascondendo un cognome imposto dall’Ufficiale di stato civile, nell’ipotesi in cui si tratti di adottato maggiorenne. “Quest’ultimo, infatti, essendo ormai una persona adulta, ha una posizione familiare e sociale da tutelare, rispetto alla quale il cognome originario […] è un segno distintivo che costituisce parte integrante dell’identità personale[…]; la sua eliminazione, quindi, si risolve in un’oggettiva lesione della predetta identità, con conseguente violazione dell’art. 2 della Carta fondamentale”. La Corte, quindi, riconosce l’illegittimità della disposizione in esame al fine di tutelare il diritto, altrimenti disconosciuto, del figlio naturale non riconosciuto al proprio nome, quello originariamente attribuitogli dall’Ufficiale di stato civile e che è ormai divenuto segno distintivo della sua identità personale. L’eliminazione del cognome originario, nel caso di maggiorenne adottato, determina, inoltre, una ingiustificata disparità di trattamento tra figli non riconosciuti e figli legittimi, in violazione del principio di uguaglianza, sancito all’art. 3 della Costituzione.