Il contratto di assicurazione, che sia frutto della dichiarazione falsa o reticente dell’assicurato, è annullabile.
La corte di Cassazione civile, sez. III, con sentenza 14.2.2001, n. 2148, ha affermato che : “nel contratto di assicurazione, la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento del contratto quando si verificano, simultaneamente, le seguenti condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente; che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell’assicuratore; che l’assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave”.
La sentenza in esame si colloca nel solco dell’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità e di merito. Il contratto di assicurazione può essere annullato, nel caso in cui concorrano le seguenti condizioni: 1) l’assicurato deve aver fornito all’assicuratore delle informazioni inesatte o reticenti, con dolo o colpa grave; 2) la dichiarazione resa deve avere contribuito, viziandolo, alla formazione del consenso dell’assicuratore. Incombe su quest’ultimo l’onere di provare l’inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza, nonché il dolo o la colpa grave del contraente che le ha rese. L’elemento soggettivo doloso non si sostanzia in artifici o in altri mezzi fraudolenti, bastando la coscienza dell’inesattezza o della reticenza, nonché la volontarietà della dichiarazione inesatta o reticenza. L’assicurato, da parte sua, per evitare l’annullamento del contratto, deve provare che l’assicuratore conosceva, prima della conclusione del contratto, le circostanze relative alla dichiarazione inesatta o alla reticenza. Il contratto di assicurazione viziato nei termini appena esposti, può essere caducato non solo attraverso l’azione di annullamento, ma anche attraverso il semplice rifiuto, da parte dell’assicuratore, di corrispondere la somma assicurata, con l’eccezione inadimplenti non est adimplendum; ovvero, mediante l’azione di accertamento dell’inadempimento dell’assicurato.