L’Ufficio competente del Comune provvede all’autentica degli atti diretti a privati.
E’ in fase di attuazione l’art. 21 del Testo Unico della documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/ 2000), che prevede la competenza anche del Comune per l’autenticazione delle sottoscrizioni di dichiarazioni ed istanze sostitutive di atti di notorietà, che abbiano come destinatari soggetti privati. Si pensi, ad esempio, alle dichiarazioni sostitutive degli eredi per le pratiche di successione relative a conti correnti bancari. La semplificazione in corso elimina la competenza esclusiva del notaio, permettendo al cittadino, che voglia ottenere l’autenticazione della sottoscrizione degli atti sopra indicati, di rivolgersi ad un segretario comunale, ad un dipendente addetto a ricevere la documentazione, o ad altro dipendente incaricato dal Sindaco.
La novità introdotta dall’art. 21 del Testo Unico della documentazione amministrativa, consiste nell’aver equiparato ai notai anche i dipendenti comunali delegati dal Sindaco, ai fini dell’autentica della sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, rivolte a soggetti privati (es. banche, assicurazioni). Con questo intervento, la semplificazione amministrativa si estende oltre i casi in cui i destinatari di quegli atti siano le pubbliche amministrazioni. Per queste ipotesi, l’introduzione dello strumento di semplificazione risale al 1968 e precisamente alla legge sull’autocertificazione. Il Testo Unico in oggetto, comunque, contiene novità anche con riferimento alle autenticazioni di sottoscrizioni di istanze o dichiarazioni rivolte alla pubblica amministrazione, prevedendone addirittura la sostituzione o mediante apposizione della firma avanti all’addetto alla ricezione, o mediante allegazione di copia del documento di identità, nel caso in cui l’atto non venga presentato dall’interessato. Unica eccezione rimasta, in cui è necessaria l’autenticazione della sottoscrizione è rappresentata dalle domande rivolte alla pubblica amministrazione e relative alla riscossione di benefici economici.