Il contribuente ha l’obbligo di presentare la dichiarazione anche nel caso in cui non esista alcun debito di imposta.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 77/E del 3 agosto u.s., ha affermato che il comportamento tenuto dal contribuente, il quale ometta di presentare la dichiarazione dei redditi, pur in mancanza di qualsiasi debito di imposta, è soggetto a sanzione. Il contribuente che adotti un simile comportamento omissivo, infatti, commette una violazione di tipo formale, tuttavia punibile, poiché ostacola l’attività di controllo da parte della Amministrazione finanziaria.
La circolare n. 77/E dell’Agenzia delle Entrate, intende sanzionare, in linea generale, alcune violazioni, poste in essere dal contribuente e relative al dovere di presentare, entro termini fissati dalla legge, atti soggetti a controllo. Tra queste rileva l’omessa presentazione della dichiarazione del singolo contribuente, anche nel caso in cui da essa non risulti alcun debito di imposta. L’art. 1 del D. lgs. n. 471/1997, in materia di dichiarazione dei redditi, punisce la violazione consistente nella mancata presentazione della dichiarazione, con una sanzione fissa da cinquecentomila a due milioni, nel caso in cui il contribuente non abbia debiti di imposta. La dichiarazione rappresenta lo strumento attraverso il quale l’amministrazione finanziaria può eseguire gli opportuni controlli. All’inadempimento, il contribuente può porre rimedio spontaneamente, essendo prevista la possibilità che egli adempia tardivamente, ma entro novanta giorni dalla scadenza del termine. In mancanza, il contribuente stesso sarà raggiunto da sanzione. Ad analoga sanzione viene sottoposta anche la mancata o tardiva restituzione di un questionario inviato al contribuente o l’inottemperanza all’invito a comparire presso gli uffici. La ragione alla base delle sanzioni consiste nella necessità di reprimere il comportamento di ostacolo per i controlli dell’amministrazione finanziaria.