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Il proprietario non è l’unico legittimato a chiedere la concessione edilizia.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. II, con sentenza n. 2221 del 24 luglio 2001, si è pronunciato su un tema alquanto controverso, sia dai Comuni, nell’ambito della loro prassi applicativa, sia dalla giurisprudenza. Il Tribunale ha infatti affermato che è legittimato a chiedere la concessione edilizia non solo il proprietario dell’area, ma anche chi, su di essa, possa esercitare un diritto reale o di obbligazione, tale da attribuirgli la facoltà di eseguire i lavori per i quali chiede la concessione.

Nel caso di specie, il conduttore di un’area di servizio per il rifornimento di carburante si era rivolto all’amministrazione comunale per ottenere la concessione a realizzare degli interventi edificatori sull’area stessa. L’amministrazione comunale aveva rigettato la sua richiesta sulla base della mancata legittimazione del soggetto richiedente. Aveva, altresì, sottoposto il rilascio della concessione stessa, al consenso di tutti i proprietari dell’area. Il T.A.R. Veneto adito con ricorso, ha rilevato come l’art. 4, della legge n. 10 del 1977, preveda che la concessione è data dal sindaco dal proprietario dell’area o a chi abbia titolo per richiederla. Conseguentemente, è legittimato a chiedere la concessione anche chi è titolare di un diritto reale sul bene oggetto di intervento edilizio, costituendo, tale diritto, titolo legittimante. Il Tribunale è giunto a questa conclusione in considerazione dell’interpretazione data alla legge regionale del Veneto, n. 61 del 1985, la quale include tra i titoli legittimanti, appunto, “ogni diritto personale compatibile con l’intervento da realizzare”. Nel caso concreto, il contratto di locazione dell’area costituiva “un titolo idoneo per il tipo di opere autorizzate, di carattere non irreversibile e temporalmente collegate alla gestione del distributore di carburanti, oggetto della locazione stessa”.