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Il pubblico dipendente, che violi il codice deontologico, può commettere il reato di abuso di ufficio.

Con la Circolare n. 2198 del 12 luglio u.s. (in G.U. n. 183 dell’8.8.2001), il Ministro della funzione pubblica ha affermato che il pubblico dipendente, il quale violi le norme del codice deontologico, può incorrere in sanzione penale, oltre che disciplinare. Secondo il Ministro, quindi, affinché siano integrati gli estremi del reato di abuso di ufficio, non è necessario che la condotta del dipendente di una pubblica amministrazione violi specifiche norme di legge o regolamentari, rilevando, altresì, la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, cristallizzati nell’art. 97 della Costituzione.

La Circolare in oggetto, contiene una interpretazione dell’art. 323 c.p., così come formulato dopo la riforma intervenuta con la legge n. 234 del 1997, che permette una estensione del reato di abuso di ufficio, oltre i limiti interpretativi posti dalla giurisprudenza. L’art. 323 c.p. punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, o violando il dovere di astensione per conflitto di interessi, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure arreca ad altri un ingiusto profitto. La giurisprudenza costante ritiene che il requisito della “violazione di legge o di regolamento”, sia integrato nel caso in cui il pubblico dipendente violi specifiche norme relative al procedimento in concreto svolto. Non rileva, quindi, la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, pur contenuti nell’art. 97 della Costituzione, poiché non costituiscono regole precise di comportamento, ma principi generali troppo vaghi. La Circolare del Ministro, intervenendo sul punto, afferma che “non vi è dubbio […] che una condotta che non si uniformi ai principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione costituisce la premessa a inadempienze e comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare e, talvolta, anche penale”. I doveri elencati nel codice deontologico, infatti, devono essere considerati alla strega di regole di condotta dettagliatamente descritte. La violazione dei doveri di imparzialità, ex art. 97 Costituzione, e cristallizzati nel codice deontologico, costituisce violazione di legge.