Il funzionario dell’amministrazione finanziaria può essere giudicato dalla Corte dei Conti, per danno erariale.
La Commissione tributaria, sez. VIII, della regione Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 77/08/01, emessa il 30 luglio 2001, ha affermato che l’inerzia dell’Ufficio finanziario obbligato ad adempiere ad una sentenza della Commissione Tributaria provinciale passata in giudicato, ovvero, la sua insistenza nel proseguire un giudizio palesemente infondato, può esporre il funzionario, o il responsabile del procedimento amministrativo, a responsabilità patrimoniale. In casi simili, è configurabile la fattispecie del danno erariale, sulla cui sussistenza o meno deve pronunciarsi la procura presso la Corte dei Conti, cui ogni organo della giurisdizione ha l’obbligo di rivolgersi.
La pronuncia della Commissione tributaria ha ad oggetto il comportamento scorretto della amministrazione finanziaria, che, da un lato, ometta di adempiere agli obblighi imposti da una sentenza, favorevole al contribuente, della Commissione tributaria provinciale e che, dall’altro, insista nel proseguire un giudizio in mancanza di fondate ragioni. Per quanto riguarda il primo aspetto, l’ordinamento ha messo a disposizione del contribuente, che voglia far valere le proprie ragioni, la possibilità di ricorrere al giudizio di ottemperanza. Attraverso tale strumento, infatti, la Commissione tributaria provinciale adita impone all’Ufficio amministrativo competente di adempiere agli obblighi posti dalla sentenza passata in giudicato, in accoglimento del ricorso del contribuente. Riguardo al secondo aspetto, in particolare, la sentenza in commento ammette la responsabilità del funzionario o del responsabile del procedimento amministrativo per danno erariale. La competenza per il conseguente giudizio deve essere attribuita alla procura presso la Corte dei Conti, la quale è chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza o meno della responsabilità patrimoniale del pubblico funzionario. In particolare, dovrà verificare la presenza dei relativi presupposti soggettivi, quali il dolo o la colpa grave del pubblico dipendente.