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Diritto d’accesso agli atti di una gara d’appalto e tutela della privacy.

Con sentenza 6.7.2001, n. 1005, il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione II, ha statuito che il diritto del concorrente, ad una gara d’appalto, di accedere alla documentazione presentata dalle altre imprese partecipanti alla medesima gara, trova un limite nella individuazione, da parte dell’amministrazione, di specifici atti e documenti destinati a rimanere riservati per comprovate ragioni di tutela della sfera di interessi delle imprese concorrenti, ai sensi dell’art. 24, comma 2, lett. d), della legge n. 241/1990.

Con la sentenza in commento, il T.A.R. della Sicilia ha sancito un importante principio interpretativo secondo il quale l’esigenza di riservatezza delle imprese partecipanti ad una gara di appalto deve essere bilanciata e contemperata con altri interessi costituzionalmente rilevanti, quali il diritto d’accesso agli atti amministrativi, il diritto alla difesa ex art. 24 Costituzione, l’interesse al buon andamento e all’imparzialità dell’amministrazione, ex art. 97 Costituzione. Ne consegue che il diritto alla riservatezza dei terzi (nel caso di specie imprese), si affievolisce nei confronti del diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla legge 7.8.1990, n. 241, se la richiesta sia esercitata per la cura o la difesa di un interesse giuridico, ma nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell’interesse. Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso del concorrente alla gara di appalto, dichiarando l’obbligo dell’amministrazione a permettere la visione e l’estrazione di copia della documentazione presentata dalle imprese partecipanti alla stessa gara, poiché il diritto di accesso esercitato riguardava documenti che non erano destinati a rimanere riservati.