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Nuovi limiti al segreto bancario

Il 16 ottobre u.s., i Paesi appartenenti alla Comunità Europea hanno sottoscritto il Protocollo alla Convenzione sulla mutua assistenza in materia penale del 15 maggio 2000. E’ previsto che la Convenzione entrerà in vigore entro il prossimo anno, mentre il Protocollo inizierà a produrre effetti decorsi 90 giorni dalla sua ratifica da parte di almeno otto Paesi membri. Il documento da ultimo approvato, nell’ambito del più ampio progetto di cooperazione contro la criminalità transfrontaliera, stabilisce l’obbligo, in capo alle banche, di fornire all’autorità giudiziaria straniera, che ne faccia richiesta allo scopo di perseguire i crimini di carattere finanziario, informazioni sulle posizioni accese dai propri clienti.

Il Protocollo alla Convenzione sulla mutua assistenza in materia penale non si limita a stabilire l’obbligo di collaborazione tra autorità giudiziarie straniere e tra queste e gli istituti bancari, ma delinea, altresì, le condizioni che il giudice straniero deve rispettare, per accedere alle informazioni utili allo svolgimento delle indagini. La prima condizione ha il carattere della reciprocità: la richiesta di perquisizione o di sequestro di oggetti o valori può essere inoltrata alla magistratura straniera solo se si intendano perseguire atti criminali che costituiscano reato anche nel Paese destinatario della richiesta stessa. La stessa condizione vale anche nel caso in cui la magistratura estera intenda ottenere informazioni sui conti bancari, all’estero, dei soggetti indagati o imputati. La seconda condizione riguarda i limiti di pena: è necessario che il reato sia punibile con una pena massima di reclusione non inferiore a sei mesi nel Paese richiedente, nel caso della perquisizione o del sequestro. Nell’ipotesi, invece, di richiesta di informazioni bancarie, è necessario che il reato sia punibile con una pena massima di almeno quattro anni nel Paese richiedente e di almeno due anni in quello straniero.