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Il proprietario del suolo concorre nel reato di abuso edilizio commesso dal comproprietario

Con sentenza dell’1.8.2001, la Corte di Cassazione, sez. III penale, ha statuito che il proprietario del suolo risponde, in presenza di determinati indizi, per concorso nell’illecito edilizio commesso da un comproprietario. La Corte ritiene, inoltre, che per fondare la responsabilità quantomeno morale del proprietario, tali indizi debbano essere gravi e concordanti e debbano essere desunti, ad esempio, dalla disponibilità giuridica e di fatto del suolo stesso, dalla circostanza di risiedere stabilmente nel luogo ove è avvenuto l’abuso edilizio, ovvero dall’interesse specifico alla realizzazione della nuova costruzione.

La pronuncia in parola interviene nell’ambito di un ampio dibattito giurisprudenziale sulla configurabilità della responsabilità penale del proprietario del suolo, sul quale è avvenuto l’abuso edilizio, in concorso con un comproprietario, diretto responsabile dell’illecito stesso. La Corte ha sconfessato l’orientamento ormai risalente della giurisprudenza in materia, che fondava la responsabilità del proprietario su un preteso obbligo di vigilare e impedire la commissione di reati sul proprio terreno e che lo onerava della prova di essersi opposto alla edificazione o che quest’ultima fosse avvenuta a sua insaputa. Ponendosi tale indirizzo in netto contrasto con il principio della responsabilità personale, ma condividendo l’affermazione della responsabilità penale del proprietario, la Suprema Corte ricorre all’istituto del concorso di persone nel reato e valorizza “[…] ogni utile indizio da cui possa desumersi una compartecipazione almeno morale nell’illecito altrui da parte del proprietario, che peraltro è principale legittimato alla richiesta della concessione edilizia […]”. Trattandosi, nella fattispecie, di un abuso posto in essere dal coniuge di uno dei comproprietari del terreno, l’indizio principale consiste nella destinazione dell’edificio ad esigenze familiari comuni al comproprietario.