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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sanciscono l’indipendenza dell’istanza di addebito della fine del rapporto coniugale dal ricorso per separazione

Con sentenza depositata in cancelleria il 4 dicembre 2001, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che in un procedimento per separazione personale dei coniugi, l’istanza di addebito della separazione ha carattere autonomo rispetto alla domanda con cui è stato introdotto il giudizio di separazione. La sentenza di separazione, quindi, diventa definitiva nonostante il giudice non si sia definitivamente pronunciato sull’istanza di addebito, consentendo la proposizione del ricorso per ottenere il divorzio. La sentenza in commento riforma il precedente orientamento della Corte di Cassazione sul tema, secondo il quale l’istanza di addebito e la domanda di separazione erano collegate da un nesso di dipendenza tale da rendere improponibile la domanda di divorzio prima che si fosse divenuta definitiva anche la pronuncia sull’addebito.

La sentenza in commento innova l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito al rapporto intercorrente tra l’istanza di addebito e la domanda di separazione introduttiva del procedimento nel quale si inserisce. L’interpretazione sino ad ora prevalente dell’art. 151 c.c., nella parte in cui dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara […] a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione […]”, conseguiva l’effetto di ritenere inscindibili le due pronunce. Ne conseguiva l’impossibilità di proporre la domanda di divorzio fino a che non fosse passata in giudicata anche la questione riguardante l’addebito. Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, invece, la domanda di divorzio e l’istanza di addebito costituiscono due domande distinte, anche se collegate, con distinti presupposti. La prima, infatti, presuppone “[…] fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole” (art. 151, comma 1, c.c.); la seconda, invece, fatti distinti, rappresentati da violazioni di doveri nascenti dal matrimonio. Ne consegue che può passare in giudicato la parte della pronuncia riguardante la domanda di separazione, indipendentemente dal carattere definitivo o meno della statuizione riguardante l’addebito. Al passaggio in giudicato della pronuncia sulla separazione è subordinata la proposizione della domanda di divorzio.