News


Cause di lavoro e competenza territoriale del giudice.

Con sentenza n. 457 del 12.12.2001, il Tribunale di Gela ha statuito che il lavoratore, il quale intenda instaurare una causa nei confronti del proprio datore di lavoro, deve rivolgersi al Giudice del luogo ove l’impresa ha la sede legale, ovvero del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro. Per “luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro” deve intendersi il luogo della sede dell’impresa ove viene raggiunto l’accordo tra le parti contraenti. Il Tribunale esclude la competenza territoriale in capo al giudice del luogo in cui è stata concretamente svolta l’attività lavorativa, qualora la dipendenza dell’impresa non abbia una sua autonomia gestionale.

L’art. 413 c.p.c., al comma 2, individua la competenza territoriale del giudice “[…] nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero di trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore […]”. Il Tribunale di Gela, con una interpretazione piuttosto innovativa, ritiene che il giudice competente debba essere individuato facendo riferimento, in via alternativa, al luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro, ovvero al luogo in cui si trova la sede legale dell’impresa. Il Giudice di merito, quindi, con una interpretazione piuttosto restrittiva dell’articolo citato, esclude che il lavoratore possa rivolgersi al giudice del luogo ove egli abbia prestato, in concreto, l’attività lavorativa, nel caso in cui quella dipendenza non abbia una propria autonomia gestionale. Le conseguenze in termini di spesa che il lavoratore è costretto ad affrontare, sono evidenti.