Il dubbio sulla legittimità costituzionale delle notificazioni a mezzo del servizio postale.
La Corte di Cassazione civile, sez. I, con ordinanza n. 1390/2002, ha sollevato il dubbio di legittimità costituzionale in merito alla disciplina vigente per le notificazione degli atti a mezzo del servizio postale. I Giudici, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sul punto, hanno dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge 20.11.1982 n. 890, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Secondo l’art. 4, c. 3, della legge citata, infatti, la notifica degli atti a mezzo del servizio postale si perfeziona nel momento in cui il plico postale viene recapitato al destinatario. Nei procedimenti in materia amministrativa e tributaria, a differenza di quelli in materia civile, la notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona al momento della spedizione dell’atto. La regolamentazione delle notifiche a mezzo posta nel processo civile, rispetto quella vigente nei processi tributari e amministrativi, ha indotto la Corte di Cassazione civile a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, c. 3, della L. n. 890/82, in riferimento al diritto di uguaglianza (art. 3 Costituzione) e al diritto di difesa (art. 24 Costituzione).
L’art. 4, c. 3, della legge n. 890/82 prevede che: “l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita notificazione”. Nel processo civile, quindi, la notificazione degli atti mediante il servizio postale si perfeziona solo nel giorno in cui il plico postale viene recapitato al destinatario e nono nel giorno in cui viene spedito. La Corte di Cassazione civile ritiene che tale disciplina costituisca un notevole ostacolo all’esercizio del diritto di proporre impugnazione avverso un provvedimento giurisdizionale, da parte del soggetto che risieda in un luogo diverso da quello in cui deve essere eseguita la notificazione. Egli potrebbe subire, infatti, gli effetti pregiudizievoli della “[…] disorganizzazione degli uffici postali che sono strumenti ausiliari dell’amministrazione della giustizia […]”. La Corte, inoltre, afferma che la disciplina prevista nell’art. 4, c. 3, della L. 890/82 non costituisce un principio generale dell’ordinamento, poiché nei procedimenti in materia amministrativa e tributaria la notifica a mezzo posta si perfeziona nel momento della spedizione del plico postale. Ne consegue che l’art. 4, c. 3, della legge cit., contrasta con l’art. 3 della Costituzione, poiché riserva al cittadino un trattamento diverso a seconda del procedimento nel quale si trova coinvolto (civile, da un lato, e amministrativo o tributario, dall’altro); il medesimo articolo contrasta, altresì, con l’art. 27 della Costituzione, poiché non garantisce l’esercizio del diritto di difesa. La Corte di cassazione, sulla base di queste considerazioni, ha ritenuto, quindi, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’articolo citato, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale che dovrà pronunciarsi sul punto.