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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25/E, ha precisato il contenuto delle modifiche apportate dalla legge 28.12.2001, n. 448, alle disposizioni sul processo tributario

L’art. 12, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448 ha apportato delle modifiche rilevanti all’art. 2 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, recante “Oggetto della giurisdizione tributaria”. Tali modifiche hanno esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l’ambito della giurisdizione speciale tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta precisando che “[…] per effetto della nuova competenza, a norma del comma 2 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tutti gli atti autonomamente impugnabili, notificati successivamente all’entrata in vigore della modifica in commento, devono contenere l’indicazione del termine, delle modalità e della commissione tributaria cui è possibile ricorrere[…]”.

L’art.2 del d.lgs. n. 546/1992 individuava tassativamente i tributi devoluti alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Residuava, quindi, la giurisdizione del giudice ordinario per tutele controversie relative ai tributi non specificamente attribuiti alla competenza del giudice tributario. L’art. 12 della legge n. 448/2001 ha superato tale limitazione, modificando l’art. 2 citato, che oggi statuisce che: “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio”. Con riferimento alle sanzioni amministrative, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le sanzioni impugnabili presso le Commissioni tributarie debbano comunque risultare connesse con violazioni di disposizioni riconducibili all’ordinamento giuridico-tributario e attinenti alla gestione dei tributi. L’Agenzia ha, altresì, indicato, in via esemplificativa, alcuni tributi devoluti alla giurisdizione del giudice tributario: l’imposta di bollo, le tasse sulle concessioni governative, le tasse sui contratti di borsa, le tasse automobilistiche e il canone di abbonamento alla televisione.