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Siti Internet e violazione della legge 8.2.1948 n. 47, relativa alla disciplina sulla stampa

Il Tribunale di Aosta, con sentenza del 15 febbraio 2002, ha respinto la richiesta, formulata dal Pubblico Ministero, di decreto penale di condanna a carico di un titolare di un sito Internet, per il reato di omessa indicazione del nome dell’editore e dello stampatore nel sito stesso, secondo le disposizioni contenute negli articoli 2 e 16 della legge 8.2.1948, n. 47. Secondo il Giudice, il concetto di “stampato” e la sua “riproduzione”, contenuto nella legge citata, non può trovare applicazione nell’ipotesi di un testo pubblicato su Internet; ne consegue che non è necessaria l’indicazione del nome dell’editore e dello stampatore. Il Giudice afferma che: “[…] la riproduzione del file, del tutto eventuale, viene posta in essere solo in seguito dallo stesso utente il quale, se lo desidera, può provvedere a stampare il file scaricato”. Il file, quindi, deve essere considerato alla stregua di un documento informatico originale e non di una riproduzione.

L’art. 2 della legge n. 47/1948 afferma che “ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore […]”. “[…] a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell’editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero” si applica la pena della reclusione fino a due anni o la multa fino a lire 500.000 (art. 16 L. n. 47/48). Secondo il Pubblico Ministero, il concetto di “stampato”, definito all’art. 1 della legge citata, deve essere interpretato in via analogica allo scopo di farvi rientrare il sito Internet. Esisterebbe identità, infatti, tra il testo pubblicato su Internet e “[…] tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione” (art. 1 L. n. 47/1948). Il giudice ritiene, invece, che il file informatico sia un documento originale, la cui riproduzione è lasciata alla libera scelta dell’utente, che può procedere alla stampa del documento scaricato da Internet. Ne consegue che al sito Internet non è possibile estendere l’applicazione degli articoli 2 e 16 della legge n. 47/1948.