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L’ordinanza del Ministero della salute in relazione ai nuovi requisiti igienici per le vendite di prodotti alimentari su aree pubbliche.

Con ordinanza del 3 aprile scorso, il Ministero della salute si è pronunciato definitivamente sulla questione, rimasta irrisolta dal 1995, relativa ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche. Il provvedimento, di prossima pubblicazione, consentirà la vendita di prodotti alimentari deperibili, cotti, già preparati o che non necessitano di alcuna preparazione e di altri prodotti deperibili confezionati, in aree pubbliche attraverso appositi “banchi temporanei” aventi determinate caratteristiche strutturali, a garanzia delle condizioni igienico-sanitarie dei prodotti stessi.

Nel giugno del 1995 il Ministero della salute aveva stabilito, con regolamento, le caratteristiche di aree e attrezzature per il commercio di generi alimentari in aree pubbliche, quali strade, piazze, ecc. Il regolamento stabiliva, altresì, i termini entro i quali gli operatori avrebbero dovuto conformare le attrezzature alle previsioni ivi contenute, pena la cessazione dell’attività per il mancato rispetto delle regole sanitarie. Le difficoltà incontrate per l’adeguamento delle attrezzature hanno determinato il continuo differimento dei termini previsti dal regolamento del 1995. L’ordinanza del 3 aprile u.s. offre una nuova definizione di “banco temporaneo”, quale insieme delle attrezzature di esposizione “eventualmente dotato di sistema di trazione o autotrazione”, e ne indica le dotazioni necessarie. Non solo sarà possibile la vendita di prodotti della pesca, cotti o preparati e di altri generi deperibili confezionati, ma anche la preparazione e la cottura, sullo stesso banco temporaneo, di preparati di carne e di prodotti della pesca. Dette preparazioni, comunque, saranno consentite solo in occasione di sagre, fiere ed altre manifestazioni simili.