Il Garante della Privacy ha affermato che le informazioni lacunose e incomplete sulla solvibilità di un soggetto violano la Legge n. 675/1996.
L’Autorità garante della riservatezza dei dati personali, con una pronuncia dello scorso 8 aprile, ha affermato che il registro informatico nel quale sono inseriti i nominativi dei soggetti protestati deve essere tenuto in continuo aggiornamento, eliminando i nomi di coloro che sono stati inseriti per errore o per i quali, comunque, sono venuti meno i presupposti per la loro iscrizione. I dati personali relativi alle situazioni di protesto, rientrando nella categoria dei dati relativi allo svolgimento di una attività economica, possono essere trattati, ai sensi dell’art. 12, lett. f) della legge n. 675/96 anche in assenza di consenso. Secondo la pronuncia del Garante della privacy, tale circostanza non determina una minore protezione di tali dati e in particolare dei dati relativi alla solvibilità di un soggetto, trovando applicazione la disposizione contenuta nell’art. 13 della legge citata. Secondo quest’ultimo articolo e sulla base dei diritti che possono essere esercitati dal soggetto interessato, infatti, le informazioni che confluiscono nelle banche dati devono essere esatte, aggiornate e non lacunose.
Dal 18 giugno 2001, il bollettino ufficiale dei protesti è stato sostituito da un registro informatico a carattere nazionale, nel quale vengono iscritti i nominativi dei soggetti che siano stati sottoposti alla procedura di protesto. L’Autorità garante della riservatezza dei dati personali è intervenuta, con una recente pronuncia, sulla legittimità della raccolta e della diffusione dei dati relativi ai protesti e sulla necessità, ai fini del rispetto della legge n. 675/96, che le relative banche dati contengano informazioni aggiornate ed esatte. Il caso sottoposto all’attenzione del Garante della Privacy era il seguente: un soggetto lamentava l’impossibilità di ottenere da un intermediario finanziario un prestito, poiché questi era venuto a conoscenza, mediante la consultazione di una banca dati privata, dell’esistenza, a carico del medesimo soggetto, di un protesto in realtà inesistente nell’archivio informatico ufficiale. L’Autorità garante, quindi, ha affermato che i dati relativi alla solvibilità di un soggetto, pur rientrando nella categoria dei dati relativi allo svolgimento di attività economiche, e in quanto tali soggetti a trattamento anche in assenza di consenso (art. 12 legge cit.), sono comunque tutelabili ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/96. Il titolare del trattamento o il responsabile, infatti, devono garantirne l’esattezza e il costante aggiornamento.