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La Pubblica Amministrazione può inviare ai privati, tramite fax, comunicazioni contenenti termini perentori.

Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 2207 del 24.4.2002 ha affermato il principio secondo il quale la Pubblica Amministrazione può validamente trasmettere ai privati, mediante fax, comunicazioni recanti termini perentori. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, il telefax si serve di protocolli di trasmissione in grado di documentare sia l’invio del messaggio, che la sua ricezione da parte del destinatario. Il c.d. rapporto di trasmissione è uno “[…] strumento idoneo a garantire l’effettività della comunicazione […]”. Ne consegue che i privati non possono opporre l’inidoneità dello strumento di trasmissione della comunicazione.

Nella fattispecie esaminata dal Consiglio di Stato, una impresa partecipante ad una gara di appalto e risultante aggiudicataria dell’appalto stesso, ne era rimasta esclusa in seguito alla tardiva trasmissione dei documenti richiesti dalla amministrazione comunale. Il termine perentorio, entro il quale tale trasmissione doveva avvenire, era stato comunicato dalla stessa amministrazione comunale all’impresa aggiudicataria tramite fax. Appellando la decisione di primo grado, l’impresa ricorrente ha rilevato l’inidoneità del mezzo di comunicazione utilizzato. Il Consiglio di Stato ha affermato, rigettando l’appello promosso, che il fax costituisce “[…] strumento idoneo a garantire l’effettività della comunicazione […]” ed ha aggiunto che l’idoneità di tale trasmissione è attestata dall’art. 38, comma 1, del D.P.R. n. 445/2001. Quest’ultimo afferma che, nell’ambito della fase istruttoria dei procedimenti amministrativi, i privati possono trasmettere alla amministrazione pubblica documenti mediante fax, nonché istanze e dichiarazioni sostitutive. Secondo il Consiglio di Stato tale disposizione deve essere interpretata estensivamente, fino ad ammettere l’idoneità del fax quale strumento di trasmissione di atti da parte della P.A. verso i cittadini.