Multa annullata se il cartello del segnale stradale non riporta gli estremi dell’ordinanza.
Con sentenza del 30 aprile scorso, il Giudice di Pace di La Spezia ha accolto il ricorso proposto da un automobilista multato per non aver rispettato la prescrizione di un divieto di sosta. Secondo il ricorrente la sanzione amministrativa comminata doveva essere annullata a causa della irregolarità del segnale stradale di divieto di sosta. L’irregolarità sarebbe discesa dal mancato rispetto della disposizione contenuta nell’art. 77, comma 7, del regolamento del Codice della strada. Secondo l’articolo citato, sui segnali di prescrizione devono essere riportati gli estremi dell’ordinanza di apposizione.
Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace ha applicato rigorosamente l’art. 77, comma 7, del regolamento del Codice della strada, contenente le norme generali relative ai segnali stradali e alle loro caratteristiche. L’articolo citato prescrive che il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco e che su di esso devono essere indicati l’amministrazione o l’ente proprietari della strada, il marchio della ditta che lo ha fabbricato, nonché gli estremi dell’ordinanza della pubblica amministrazione che ha prescritto l’apposizione del segnale stesso. Il Giudice di Pace ha motivato la sua decisione affermando che il cartello è una fattispecie complessa composta da due elementi: il provvedimento dell’Autorità che lo ha emesso e la pubblicazione dello stesso. Ne consegue che soltanto mediante l’indicazione dell’ordinanza sul cartello l’automobilista ha diretta e immediata conoscenza della norma violata.