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L’Autorità garante denuncia un intermediario finanziario per la violazione della normativa in materia di privacy.

Il Garante della tutela dei dati personali è intervenuto nei giorni scorsi con una pronuncia di condanna nei confronti di un intermediario finanziario che inviava materiale pubblicitario ad un correntista, nonostante la sua opposizione a riceverlo. La Legge n. 675/1996, in materia di privacy, prevede che il trattamento dei dati personali possa avvenire soltanto se preceduto dall’espresso consenso del soggetto interessato. Il titolare del trattamento, inoltre, può incorrere nel reato di cui all’art. 35 della legge citata, qualora nella sua condotta sia ravvisabile il dolo di profitto.

Nel caso di specie, il cliente di un intermediario finanziario non aveva acconsentito all’utilizzo dei suoi dati personali per l’invio di materiale pubblicitario, a fini promozionali. Ciò nonostante, l’operatore finanziario aveva proceduto al trattamento dei dati personali del cliente. L’Autorità garante della tutela dei dati personali è intervenuta sulla questione denunciando il comportamento illecito dell’intermediario e prospettando l’esistenza degli estremi di reato, ex art. 35 L. 675/96. L’indagine sarà condotta ora dalla magistratura, che dovrà valutare le argomentazioni difensive del titolare del trattamento, secondo il quale il materiale pubblicitario aveva mero scopo informativo (in merito al passaggio dalla lira all’euro) e non promozionale. Sul punto esiste un precedente: il Giudice per le Indagini Preliminari di Palermo ha emesso un decreto penale di condanna nei confronti di un promotore finanziario per l’invio di proposte di investimento, senza il previo consenso espresso dell’interessato.