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Responsabilità del medico e nesso di causalità

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. III, 13.9.2000, n. 12103, in tema di responsabilità del medico per il decesso del paziente, ha affermato che “tutti gli antecedenti in mancanza dei quali un evento dannoso non si sarebbe verificato debbono considerarsi sue cause, abbiano agito in via diretta e prossima o in via indiretta e remota”, salvo il principio secondo cui “la causa prossima sufficiente da sola a produrre l’evento” esclude il collegamento causale con gli eventi antecedenti ad essa.

In pratica la Corte ha affermato che, per escludere che un determinato fatto abbia concorso a cagionare un danno, non basta affermare che il danno stesso avrebbe potuto verificarsi anche in mancanza di quel fatto, ma occorre dimostrare, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, che il danno si sarebbe ugualmente verificato senza quell’antecedente. Secondo la Corte, dunque “la possibilità, pur rigorosamente prospettata sotto il profilo scientifico, che la morte della persona ricoverata presso una struttura sanitaria possa essere intervenuta per altre, ipotetiche cause patologiche, diverse da quelle diagnosticate ed inadeguatamente trattate, che non sia stato tuttavia possibile accertare neppure dopo il decesso in ragione della difettosa tenuta della cartella clinica o della mancanza di adeguati riscontri diagnostici (anche autoptici)” non vale ad escludere la sussistenza del nesso di causalità “tra la condotta dei medici in relazione alla patologia accertata e la morte, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocarla”.