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Casi di nullità della notifica dell’avviso di accertamento ex art. 140 c.p.c.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con pronuncia n. 42 del 23 maggio 2002, ha affermato che la notifica dell’avviso di accertamento eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. è nulla, qualora nella relata non vengano indicati espressamente i motivi che hanno impedito l’esecuzione della notifica ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c. Tali motivi, infatti, non possono desumersi per implicito dalla forma della notificazione ex art. 140 c.p.c., in concreto adottata. La Commissione, inoltre, ha aggiunto che non può trovare applicazione la disposizione contenuta nell’art. 156 c.p.c., comma 3, secondo il quale: “la nullità (dell’atto, n.d.r.) non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Tale disposizione, infatti, trova applicazione nei confronti di un atto avente natura processuale; mentre l’atto di accertamento ha natura sostanziale.

Con riferimento alla disposizione contenuta nell’art. 156 c.p.c., la Commissione Tributaria riporta un principio già fissato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 5924 del 21.4.2001. Con quest’ultima pronuncia la Suprema Corte ha affermato che, avendo gli artt. 156, comma 3, e 160 c.p.c., una portata “[…] eminentemente, per non dire esclusivamente, processuale […], in materia tributaria sembra possano essere applicati solo per quanto attiene alla regolamentazione del processo dinanzi agli organi del contenzioso, e non anche in tema di diritto sostanziale […] e che “[…] l’avviso di accertamento […] è atto non processuale”. D’altro canto, la Corte ha affermato che la notifica dell’avviso di accertamento, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., è nulla qualora dalla relata stessa non rilevino i motivi che hanno ostato alla procedura “ordinaria”, ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c.