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La responsabilità civile delle Poste S.p.a. per i danni derivanti all’utente da disservizi.

Con la sentenza n. 254/2002, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 del Codice Postale (D.P.R. 29.3.1973, n. 156), “[…] nella parte in cui dispone che l’amministrazione e i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il mancato recapito del telegramma […]”. Secondo la Corte, infatti, l’art. 6 citato contrasterebbe con l’art. 3 della Costituzione, poiché, escludendo la responsabilità dell’Amministrazione per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni, “[…] fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge”, imporrebbe un “[…] anacronistico privilegio privo di connessione con obiettive caratteristiche del servizio e perciò lesivo del canone di ragionevolezza e del principio di uguaglianza garantiti dall’art. 3 della Costituzione […]”.

Nel caso di specie, un candidato ad un concorso presso le Ferrovie dello Stato non aveva ricevuto il telegramma, regolarmente inviato dalle stesse Ferrovie, con il quale gli veniva comunicato il superamento delle selezioni. Non avendo avuto notizia dell’esito positivo del concorso, il candidato non si era presentato alle visite mediche richieste, perdendo l’occasione di essere assunto. L’art. 6 del Codice Postale, prevede che: “l’amministrazione non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge. La medesima norma è applicabile ai concessionari dei servizi”. Per quanto riguarda, in particolare, il servizio telegrafico, non è prevista alcuna responsabilità in capo al gestore del servizio stesso, in caso di mancato recapito. A tale proposito, la Corte rileva come non già una mera limitazione della responsabilità in capo alle Poste, ma una vera e propria esclusione della responsabilità stessa sia in contrasto con i principi di diritto comune, posto che l’ente gestore è ormai un soggetto di diritto privato. La Corte Costituzionale, tuttavia, attenua il regime di responsabilità nei confronti dell’Azienda, rimettendo alla discrezionalità del legislatore la possibilità di prevedere una deroga al diritto comune della responsabilità civile.