News


Nuove formalità da eseguire per effettuare le notifiche all’estero.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 6737/2002, ha affermato che il ricorso all’art. 143 del codice di procedura civile, per effettuare le notifiche a persona trasferita all’estero, di cui siano sconosciuti la residenza, la dimora, o il domicilio, può avvenire solo dopo l’esito negativo di approfondite ricerche presso il competente Ufficio Consolare. Secondo la recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, quindi, il difetto di risultanze anagrafiche, imputabile all’inerzia del destinatario della notificazione, comporta oneri aggiuntivi a carico di colui che ha interesse ad effettuare la notificazione.

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha affermato che l’Ufficio Consolare “[…] costituisce non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell’adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all’estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri (i registri dell’Aire, n.d.r.), ma anche l’organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall’inerzia del destinatario della notificazione […]”. Viene, quindi, superato il precedente orientamento interpretativo, secondo il quale il ricorso all’art. 143 c.p.c. poteva avvenire nel caso in cui il difetto di risultanza anagrafica fosse imputabile a colpevole inadempimento del destinatario e non fosse superabile mediante informazioni assunte secondo l’ordinaria diligenza (Cass. civ., 4.4.1986, n. 2341). Analogamente, la sentenza n. 6737/02 scalza la pronuncia del 29.11.1994, n. 10223 che aveva sollevato il soggetto interessato alla notifica dall’onere di svolgere indagini nell’ipotesi in cui, dalla ricerche anagrafiche effettuate presso l’ultimo domicilio, risultasse il trasferimento in una città estera, ma non il nuovo indirizzo.