Per il notificante, la notifica a mezzo posta si perfeziona al momento della spedizione dell’atto.
Con sentenza 20 novembre 2002 (depositata il 26 novembre 2002), la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’articolo 4, comma 3, legge 890/82, nella parte in cui prevede che la notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
Con la sentenza in commento, la Corte Costituzionale si è pronunciata su una questione di legittimità, sollevata dalla Corte di Cassazione, relativa al momento di efficacia della notificazione a mezzo del servizio postale. La dichiarazione di illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, comma 3, L. 890/82, in relazione agli artt. 3 e 24 Costituzione, incide sul momento in cui si perfeziona la notificazione: per il notificante, quest’ultima si perfeziona nel momento in cui avviene la spedizione dell’atto; per il destinatario, invece, la notificazione si perfeziona solo al momento della ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento. Questa la ratio sottesa all’intervento della Corte: “[…] gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati – per quanto riguarda il notificante – al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’Ufficiale Giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari sottratta in toto al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante”.