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La responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per danni derivanti da insidie e trabocchetti stradali.

Con sentenza n. 17152 depositata il 3 dicembre 2002, la Corte di Cassazione, Sez. III, ha affermato che: “ […] la responsabilità colposa della P.A., in caso di insidia o trabocchetto stradale, è astrattamente compatibile con il concorso del fatto colposo del danneggiato, tutte le volte in cui il fatto stesso non sia idoneo a interrompere tout-court il nesso causale tra l’evento e il comportamento colposamente omissivo dell’ente pubblico”.

Il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento costituisce un orientamento innovativo della giurisprudenza in materia di responsabilità civile. La Suprema Corte, infatti, ha riconosciuto il concorso della responsabilità, per omissione, della Pubblica Amministrazione per danni subiti da un automobilista, con la responsabilità, per colpa, dello stesso danneggiato. Nel caso di specie, è stata confermata la sentenza del giudice di merito, nella quale un comune lombardo veniva condannato a risarcire i danni subiti dal conducente di un veicolo per aver autorizzato la circolazione in una strada comunale, senza la preventiva rimozione di un ostacolo posto sulla carreggiata, all’uscita di una curva. Al contempo, la Corte ha riconosciuto il concorso del fatto colposo del conducente, che con la sua condotta aveva contribuito alla causazione dell’incidente. Tale orientamento interpretativo si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo il quale, in caso di accertata responsabilità della Pubblica Amministrazione, deve essere escluso il concorso di colpa del danneggiato, ex art. 1227 c.c.