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Novità giurisprudenziali in materia di tutela del domain name.

Il Tribunale di Milano, Sez. I civile, con sentenza n. 7063/2002, ha statuito che il c.d. domain name (o nome a dominio), con il quale viene identificato un indirizzo elettronico, costituisce un segno distintivo dell’impresa. In quanto tale, gode della tutela prevista dall’ordinamento per il marchio. Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Milano si colloca nel solco di un recente filone giurisprudenziale, che assimila, in termini di tutela, il nome a dominio al marchio, estendendone la relativa disciplina.

Nel caso di specie, una società ricorreva al Giudice per ottenere tutela del proprio marchio, sul presupposto che la registrazione, da parte di un’impresa concorrente, del proprio sito internet, recante una dicitura simile alla propria, avrebbe comportato un pregiudizio al marchio registrato. Il Tribunale di Milano adito ha statuito che il nome a dominio non qualifica un mero indirizzo elettronico, ma un vero e proprio segno distintivo dell’impresa, assimilabile al marchio: soggetto, in quanto tale, alle medesime forme di tutela. Affinché il domain name possa ricevere la medesima tutela del marchio, non è necessario che presenti i requisiti tipici di un marchio “celebre”, essendo sufficiente, al contrario, che “[…] sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti […]”.