Esecuzione forzata e pagamento dell’imposta di registro.
Con sentenza n. 522/2002, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 66 del D.P.R. n. 131 del 1986 (recante “Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”), nella parte in cui “[…] non prevede che il preventivo assolvimento dell’imposta di registro di cui all’art. 1 non si applica al rilascio all’interessato dell’originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale che debba essere utilizzato per procedere all’esecuzione forzata”. Con la pronuncia in commento, la Corte ha ritenuto che l’interesse fiscale alla riscossione dell’imposta sia sufficientemente garantito dall’obbligo imposto al cancelliere del Tribunale di informare l’Ufficio finanziario dell’esistenza dell’atto non registrato, creando i presupposti per procedere alla riscossione.
Sino alla pronuncia della sentenza n. 522/2002 della Corte Costituzionale, il Legislatore tributario riteneva che il pagamento dell’imposta di registro, relativa al titolo esecutivo, fosse il presupposto necessario affinché il creditore potesse procedere all’esecuzione forzata nei confronti del debitore. L’art. 66 del D.P.R. n. 131 del 1986, infatti, non includeva, tra le ipotesi nelle quali non è necessario procedere alla previa registrazione del provvedimento giudiziale, quella relativa alla sentenza, dotata di formula esecutiva. Con la sentenza in commento, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 66 del D.P.R. citato, proprio nella parte in cui non prevede che il preventivo assolvimento dell’imposta di registro non si applica la rilascio della copia della sentenza, per procedere ad esecuzione forzata nei confronti della parte soccombente. Nell’attività di bilanciamento egli interessi in gioco, la Corte Costituzionale ha ritenuto ragionevole far prevalere quello della parte vittoriosa in giudizio, all’attuazione della tutela giurisdizionale, a scapito dell’interesse fiscale alla riscossione dell’imposta.