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L’infortunio “in itinere”.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza dell’11 dicembre 2001, ha rigettato il ricorso presentato da una lavoratrice caduta dal proprio ciclomotore mentre si recava sul posto di lavoro. Tale decisione è stata presa a seguito di una attenta valutazione della distanza abitazione-luogo di lavoro, possibilità di utilizzo dei mezzi pubblici, buone condizioni di salute che permettano la percorribilità a piedi del tragitto qualora questo sia breve; se ricorrono tali circostanze, l’utilizzo del mezzo privato da’ luogo, infatti, ad un c.d. rischio “elettivo”, classificato come non risarcibile.
Nello studio del caso si è ovviamente fatto riferimento al termine occasione di lavoro in contrapposizione a quello di causa, specificando che l’occasione ha un significato più ampio, tale da ricomprendervi tutte le situazioni in cui l’attività lavorativa sia presupposto di un infortunio. Ma nel caso di tragitto abitazione-luogo di lavoro, molta attenzione è data al fattore ragionevolezza, il quale dovrebbe sempre condurre ad una giusta analisi delle circostanze concrete, e quindi ad una scelta consapevole delle modalità di spostamento. Si deve, infatti, preferire un percorso che possa essere qualificato “normale”, e l’utilizzo del mezzo proprio, soprattutto qualora si tratti di ciclomotore, dovrà essere preferito soltanto nei casi in cui il tragitto non possa essere percorso con mezzi pubblici.

Nello specifico, una lavoratrice aveva proposto ricorso per Cassazione dopo che, sia il Pretore, sia il Tribunale di Firenze, avevano rigettato la domanda di risarcimento nei confronti dell’Inail, al fine di far riconoscere l’incidente accorsole nel tragitto dalla sua abitazione al luogo di lavoro, quale infortunio sul lavoro. La Cassazione ha però confermato quanto stabilito in primo grado, e la motivazione ha riguardato soprattutto la brevità del tragitto (circa un chilometro), ed il fatto che la lavoratrice fosse in buone condizioni di salute, per cui non le sarebbe stato di alcuna difficoltà percorrere lo stesso a piedi.
Risarcimento vi sarebbe stato soltanto qualora l’impossibilità all’utilizzo di un qualsiasi altro mezzo fosse stata effettiva ed il tragitto fosse stato più lungo.