Nei contratti di appalto, il committente di un cantiere può sfiduciare l’appaltatore
L’ampiezza di formulazione dell’articolo 1671 c.c. ha indotto la Cassazione, nella sentenza n. 11642 del 29.07.2003, a prevedere, a favore del committente di un contratto d’appalto, il potere di recesso unilaterale, per mera sfiducia nei confronti dell’appaltatore. A carico del committente, resta, tuttavia, l’obbligo di pagare all’appaltatore l’indennizzo, per avvenuto scioglimento del contratto.
La Cassazione, con la sentenza di cui sopra, ha reso effettiva ed operativa l’ampiezza di previsioni, cui dà adito la lettera dell’articolo 1671 c.c. Il compimento dell’opera, nel contratto d’appalto, si ha per esclusivo interesse del committente. A questi, di conseguenza, può spettare un potere di recesso, per qualsiasi motivazione che lo induca a porre fine al rapporto. La sfiducia verso l’appaltatore, per fatti di inadempimento, è stata ritenuta dalla Cassazione, motivo sufficiente e valido per lo scioglimento del contratto. La Cassazione, a corollario di quanto sopra statuito, afferma che non è necessaria alcuna indagine circa gli eventuali inadempimenti che abbiano indotto il committente alla sfiducia. L’indagine diventa indispensabile laddove il committente abbia richiesto, accanto al recesso, anche il risarcimento del danno per l’inadempimento, verificatosi al tempo del recesso. La somma dovuta a titolo di indennizzo può, a richiesta dello stesso committente, essere compensata con la somma richiesta a titolo di risarcimento. A convincere la Cassazione verso questa forte impostazione, è stata la consapevolezza che, non solo il compimento dell’opera è nell’esclusivo interesse del committente, ma che, inoltre, non è configurabile, in capo all’appaltatore, un diritto a proseguire nell’esecuzione dell’opera.