Convocazione dell’assemblea societaria: ipotesi di inesistenza e di annullabilità delle relative delibere
Con sentenza 11.06.2003, n. 9364, la Corte di Cassazione, Sezione I, ha affermato che: “in tema di validità delle deliberazioni assembleari delle società di capitali, la omessa convocazione (di tutti o di alcuni) dei soci, comportando la mancanza, in concreto, di un elemento essenziale dello schema legale della deliberazione assembleare, determina l’inesistenza giuridica di quest’ultima; invece, la irregolarità, o il vizio, che infici la convocazione non determina la stessa conseguenza, ma la mera annullabilità della deliberazione ai sensi dell’art. 2377 codice civile. Né comporta inesistenza della convocazione (e della conseguente deliberazione, che sarà quindi solo annullabile) l’assoluta carenza di legittimazione dell’autore di essa, essendo in tal caso configurabile una convocazione nel suo essenziale schema giuridico.
Nel caso di specie, era stato dichiarato il fallimento dell’amministratore unico di una società a responsabilità limitata. Il curatore del fallimento convocava l’assemblea della società affinché si procedesse alla nomina di un nuovo amministratore unico, in sostituzione di quello dichiarato fallito. L’assemblea provvedeva alla nomina di un professionista estraneo alla compagine sociale. Un socio di minoranza impugnava la deliberazione assembleare di nomina del nuovo amministratore unico, sul presupposto, in particolare, che l’assemblea fosse stata convocata da un soggetto non legittimato, ritenendo tale il curatore del fallimento. Il Tribunale adito e la Corte d’Appello hanno ritenuto che il curatore del fallimento dell’amministratore unico della S.r.l., in quanto amministratore del patrimonio del fallito sotto la direzione del Giudice Delegato, avesse il potere di svolgere tutte quelle attività miranti alla liquidazione di detto patrimonio, tra le quali rientrava anche quella di convocare e attivare l’assemblea, senza che occorresse seguire la procedura di convocazione, ex art. 2367, comma 2, c.c. La Corte di Cassazione ha stabilito che la deliberazione dell’assemblea, così come convocata, e dunque in modo irregolare, non fosse inesistente, ma al più annullabile.