Esenti i trasferimenti immobiliari a favore dei figli se disposti in sede di separazione o divorzio.
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare esplicativa n. 27 del 21.06.2012, ha precisato che l’art. 19, L. 74/1987, in materia di “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”, deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli disposte in accordi di separazione o di divorzio, a condizione che il testo omologato dal Tribunale preveda esplicitamente che l’accordo patrimoniale a beneficio dei figli è elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale.
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare esplicativa n. 27 del 21.06.2012, ha precisato che l’art. 19, L. 74/1987, in materia di “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”, deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli disposte in accordi di separazione o di divorzio, a condizione che il testo omologato dal Tribunale preveda esplicitamente che l’accordo patrimoniale a beneficio dei figli è elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale.
Tale Circolare si pone, quindi, in linea di coerenza con l’orientamento interpretativo dato dalla Corte Costituzionale, in virtù del quale l’esigenza di agevolare l’accesso alla giustizia passa anche attraverso il riconoscimento di benefici fiscali, ovvero esenzione nel pagamento delle imposte di registro, di bollo e da ogni altra tassa, sia quando l’accordo avente contenuto fiscale ha ripercussioni dirette nei confronti dei coniugi, sia quando ha ad oggetto disposizioni negoziali a favore dei figli. In tal modo, secondo la Corte, si favorisce l’adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati o divorziati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici.