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Non sussiste il reato di contraffazione se il marchio è ancora in fase di registrazione.

Con la sentenza n. 25273, del 26.06.2012, la Corte di Cassazione fissa un nuovo orientamento, in controtendenza rispetto a quanto statuito fino ad ora. Secondo la Corte, cioè, non sussisterebbe il reato di contraffazione di marchi o brevetti per i quali sia ancora in itinere il procedimento di registrazione. Per poter azionare la tutela penale (artt.473, 474, 517 ed art. 127 Codice della proprietà industriale) occorre, quindi, che il marchio o il brevetto siano stati regolarmente registrati.

Con la sentenza n. 25273, del 26.06.2012, la Corte di Cassazione fissa un nuovo orientamento, in controtendenza rispetto a quanto statuito fino ad ora. Secondo la Corte, cioè, non sussisterebbe il reato di contraffazione di marchi o brevetti per i quali sia ancora in itinere il procedimento di registrazione. Per poter azionare la tutela penale (artt.473, 474, 517 ed art. 127 Codice della proprietà industriale) occorre, quindi, che il marchio o il brevetto siano stati regolarmente registrati.

Tale nuovo orientamento della Corte si spiega solo in ragione del fatto che il “bene giuridico” tutelato dalle disposizioni del Codice Penale in materia di contraffazione, importazione o vendita di beni con segni distintivi falsi, non è l’interesse dell’azienda all’esclusività dell’uso di un marchio o di un brevetto, quanto l’interesse e la fede pubblica dei consumatori a che un prodotto sia effettivamente riconducibile al reale titolare del marchio.

All’azienda resta, tuttavia, la possibilità di difendere i propri interessi in sede civile, ex art. 1223, 1226 e 1227 C.c., ovvero esperendo l’azione di risarcimento dei danni nei confronti di coloro che usano, contraffanno o alterano il marchio altrui.