Origine come sinonimo di provenienza da un determinato produttore e non da un determinato Paese.
Con sentenza n. 19.650 del 24.05.2012, la Corte di Cassazione, Sezione Penale, nell’affrontare un caso di importazione di sandali e gambali dalla Romania, ha ribadito un concetto già precedentemente affermato. In particolare, la Corte ha affermato che la garanzia assicurata dall’art. 517 C.p., rubricato: “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”, riguarda l’origine e la provenienza della merce non già da un determinato luogo bensì da un determinato produttore, ossia da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione.
Con sentenza n. 19.650 del 24.05.2012, la Corte di Cassazione, Sezione Penale, nell’affrontare un caso di importazione di sandali e gambali dalla Romania, ha ribadito un concetto già precedentemente affermato. In particolare, la Corte ha affermato che la garanzia assicurata dall’art. 517 C.p., rubricato: “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”, riguarda l’origine e la provenienza della merce non già da un determinato luogo bensì da un determinato produttore, ossia da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione.
Da tale premessa, la Corte riconosce, quindi, nel marchio il collegamento tra un determinato prodotto e l’impresa, non nel senso della materialità della fabbricazione, ma della responsabilità del produttore. Conclude, pertanto, con l’affermare l’assenza di un obbligo in capo all’imprenditore di indicare nel marchio il luogo di fabbricazione del prodotto, in quanto non imposto dalla legge e perché non sussiste un obbligo per l’imprenditore di informare che egli non fabbrica direttamente i prodotti.