La Mediazione conciliativa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Con Ordinanza del 18.05.2012, il Tribunale di Varese è entrato nel merito dell’operatività delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs 28/2010, istitutivo della mediazione obbligatoria, al fine di individuare la parte tenuta a proporre domanda di mediazione.
Con Ordinanza del 18.05.2012, il Tribunale di Varese è entrato nel merito dell’operatività delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs 28/2010, istitutivo della mediazione obbligatoria, al fine di individuare la parte tenuta a proporre domanda di mediazione.
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, D. Lgs 28/2010, la mediazione è esclusa nei procedimenti di ingiunzione, ivi inclusa la fase dell’opposizione, fino a quando il Giudice pronunci sulle istanze di concessione-sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. Tali pronunce riattivano l’onere di presentare istanza per il procedimento mediativo, a pena di improcedibilità della domanda. Improcedibilità che verrebbe a colpire la “domanda giudiziale”, ovvero quella proposta con decreto ingiuntivo. Conseguentemente, soggetto onerato ad attivarsi per evitare la declaratoria di improcedibilità è la parte opposta-attore in senso sostanziale e non il debitore che propone opposizione.