Omissione di atti d’ufficio e risarcimento del danno non patrimoniale.
Con la sentenza n. 9445/2012, la Corte di Cassazione ha fissato il principio per cui “quando il fatto illecito è astrattamente configurabile come reato, la vittima ha astrattamente diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, anche se privo di rilevanza costituzionale, costituendo la tutela penale sicuro indice di rilevanza dell’interesse leso”.
Con la sentenza n. 9445/2012, la Corte di Cassazione ha fissato il principio per cui “quando il fatto illecito è astrattamente configurabile come reato, la vittima ha astrattamente diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, anche se privo di rilevanza costituzionale, costituendo la tutela penale sicuro indice di rilevanza dell’interesse leso”.
Sulla scorta di tale ragionamento, la Corte ha condannato Equitalia al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal un professionista che, nonostante avesse vinto la causa di opposizione ad una cartella di pagamento, prima, si era visto notificare avviso di mora, poi, aveva subito pignoramento mobiliare presso il proprio Studio, in presenza della figlia, del collega e della segretaria.