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Scrittura privata e volontà del de cuius.

Con la sentenza n. 8490/2012, la Corte di Cassazione ha affermato che una scrittura privata, ovvero quel documento redatto per iscritto e riportante la sottoscrizione dell’autore dello stesso e la data, può essere considerato un testamento olografo, solo laddove si possa evincere chiaramente che la volontà dell’autore della scrittura sia quello di disporre dei suoi beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere, destinandoli a soggetti determinati.

Con la sentenza n. 8490/2012, la Corte di Cassazione ha affermato che una scrittura privata, ovvero quel documento redatto per iscritto e riportante la sottoscrizione dell’autore dello stesso e la data, può essere considerato un testamento olografo, solo laddove si possa evincere chiaramente che la volontà dell’autore della scrittura sia quello di disporre dei suoi beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere, destinandoli a soggetti determinati.

Non potrà, quindi, essere considerato alla stregua del testamento olografo quella scrittura con la quale l’autore ha semplicemente cristallizzato sulla carta una possibile sistemazione dei propri beni, senza alcuna volontà attributiva.