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Condominio: non occorre l’unanimità per deliberare sul godimento delle cose comuni.

Con sentenza n. 9877/2012, la Corte di Cassazione torna a ribadire l’orientamento consolidato delle stesse Sezioni Unite in tema di modificabilità della destinazione di una cosa comune.

Con sentenza n. 9877/2012, la Corte di Cassazione torna a ribadire l’orientamento consolidato delle stesse Sezioni Unite in tema di modificabilità della destinazione di una cosa comune.

In particolare, la Corte afferma, innanzitutto, che la destinazione di una cosa comune non determina una connotazione reale del bene, con la conseguenza che la stessa può essere modificata in modo da garantire a ciascun condomino il diritto all’uso della cosa medesima.
Per quanto riguarda, poi, le formalità per adottare tale modifica, la Corte ribadisce che: hanno natura contrattuale solo i regolamenti predisposti dall’originario proprietario dell’edificio condominale e i regolamenti formati con il consenso unanime dei condomini, qualora gli stessi abbiano ad oggetto i diritti dei condomini sulle singole unità immobiliari; hanno, invece, natura regolamentare quei regolamenti condominiali che abbiano ad oggetto l’uso delle cose comuni.
Se si tratto di regolamenti aventi natura contrattuale, ogni loro modifica necessita dell’unanimità dei condomini, se hanno natura regolamentare, invece, possono essere modificati a maggioranza, ex art. 1136, comma 5 C.c.