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Non sono valide le clausole vessatorie che riproducono tutti gli articoli del contratto, anche se approvate con la doppia sottoscrizione

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. III, 13.4.2000, n. 4793, ha affermato che l’indiscriminata (doppia) sottoscrizione di tutte le clausole del contratto, non è sufficiente per ritenere integrata la specifica approvazione richiesta dalla legge, per la validità delle clausole vessatorie (art. 1341 e 1342 c.c.). Nel caso concreto, al contratto era stata apposta una clausola, con separata sottoscrizione, dove si dichiarava di aver letto e di approvare specificatamente per iscritto le clausole dal n. 1 al n. 19, che coincidevano con tutte le clausole del contratto.

La giurisprudenza in materia di requisiti per la validità della cosiddetta “doppia sottoscrizione” delle clausole vessatorie di cui all’art. 1341, II comma, c.c., è vastissima. La sentenza in esame aggiunge un ulteriore principio a quelli finora conosciuti (es. richiamo del contenuto della clausola nell’elenco sottoposto alla seconda firma), da tenere presente nella materia, con l’avvertenza che la verifica sulla validità o meno delle “doppie sottoscrizioni” è un’indagine che deve essere compiuta caso per caso. Il principio generale, tuttavia, è quello secondo cui il contraente deve essere posto in grado di poter individuare ed accettare, tra le altre, le clausole effettivamente più onerose.