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Mediazione obbligatoria ed intenti dilatori.

Con la sentenza n. 1309-08 del 2012 il Tribunale di Roma, Sez. distaccata di Ostia ha valutato le conseguenze della mancata partecipazione della Compagnia assicuratrice ritualmente convocata al procedimento di mediazione attivato da parte attrice, ex art.5 D.Lgs 28/10.

 

Con la sentenza n. 1309-08 del 2012 il Tribunale di Roma, Sez. distaccata di Ostia ha valutato le conseguenze della mancata partecipazione della Compagnia assicuratrice ritualmente convocata al procedimento di mediazione attivato da parte attrice, ex art.5 D.Lgs 28/10.

Secondo i Giudici del merito la condotta della convenuta, valutate le circostanze di fatto e di diritto che stavano a fondamento della pretesa di parte attrice, attesterebbe la consapevolezza dell’Assicurazione di essere in torto. Da ciò, l’evidente condotta dilatoria di non presentarsi in mediazione. Comportamento che, secondo il Tribunale di Roma, costituirebbe elemento integrativo a favore della parte chiamata, per l’accertamento e la prova dei fatti a carico della parte chiamata e non comparsa.