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Legittimazione passiva dell’amministratore condominale in caso di impugnazione di delibera di approvazione della tabella millesimale.

Con la sentenza n. 11757/2012 la Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale in tema di legittimazione passiva dell’amministratore condominiale in caso di azione legale proposta da un condomino nei confronti del Condominio.

Con la sentenza n. 11757/2012 la Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale in tema di legittimazione passiva dell’amministratore condominiale in caso di azione legale proposta da un condomino nei confronti del Condominio.
Nel caso di specie, si impugnava una delibera assembleare, adottata a maggioranza dei condomini, la quale modificava la tabella millesimale. La Corte ha così precisato che: a) la legittimazione passiva dell’amministratore condominiale è sempre limitata alle azioni relative alle parti comuni dell’edificio e non anche alle questioni inerenti diritti-obblighi dei singoli condomini; b) l’impugnazione della tabella è cosa diversa dall’impugnazione della delibera assembleare che modifica la tabella. Mentre, nel primo caso, legittimati passivi sarebbero tutti i condomini votanti, nel secondo caso, l’azione va proposta solo contro l’amministratore perché questi è sempre legittimato a resistere contro l’impugnazione di delibere assembleari. Non occorre quindi alcuna integrazione del contraddittorio a favore degli altri condomini.