Sì alla sospensione dell’esecuzione nel processo tributario instaurato avanti alla Corte di Cassazione.
Il dibattito attorno alla possibilità o meno di applicare gli strumenti cautelari, come quello della sospensione dell’esecuzione, non è nuovo. Con la sentenza n. 2845/2012 la Cassazione ritorna sul tema, riconoscendo l’ammissibilità della possibilità di chiedere, successivamente al primo grado di giudizio, l’istanza di sospensione di pagamento dei provvedimenti impugnati dal contribuente, qualora l’esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno.
Il dibattito attorno alla possibilità o meno di applicare gli strumenti cautelari, come quello della sospensione dell’esecuzione, non è nuovo. Con la sentenza n. 2845/2012 la Cassazione ritorna sul tema, riconoscendo l’ammissibilità della possibilità di chiedere, successivamente al primo grado di giudizio, l’istanza di sospensione di pagamento dei provvedimenti impugnati dal contribuente, qualora l’esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno.
L’iter logico seguito dalla Corte è, infatti, il seguente: “da un lato, nessuna norma esclude l’opportunità di applicare le disposizioni di cui all’art. 373 c.p.c., dall’altro, il disconoscimento di tale possibilità costituirebbe una negazione illogica del diritto di difesa, atteso che lo strumento cautelare è previsto tanto nel processo civile, quanto in quello amministrativo.