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Interesse alla dichiarazione di paternità anche in assenza di affectio

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15158/2012, ha affermato che nonostante la rilevante differenza di età e la dichiarazione del genitore di non volersi occupare del minore, non costituiscono elementi sufficienti per non procedere con la dichiarazione di paternità.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15158/2012, ha affermato che nonostante la rilevante differenza di età e la dichiarazione del genitore di non volersi occupare del minore, non costituiscono elementi sufficienti per non procedere con la dichiarazione di paternità.
Per i Giudici di legittimità, l’interesse alla dichiarazione di paternità sussiste tutte quelle volte in cui la si accerti che la condotta del presunto padre sia tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale o quando vi sia la prova di gravi rischi per l’equilibrio psico-fisico del minore, risultanti da fatti obiettivi.
In tutti gli altri casi, a prescindere, quindi dai rapporti di affetto che possono non intercorrere tra il minore e il presunto padre, si deve procedere con la dichiarazione di paternità.