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L’amministratore di sostegno può, in determinati casi, prestare il consenso informato in sostituzione del beneficiario

Il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto del 24.07.2012, è intervenuto sulla delicatissima questione della prestazione del consenso alle cure mediche prestato da soggetto diverso dal paziente, affetto da incapacità.

Il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto del 24.07.2012, è intervenuto sulla delicatissima questione della prestazione del consenso alle cure mediche prestato da soggetto diverso dal paziente, affetto da incapacità.
In particolare, i Giudici del merito, ponendosi in linea di continuità con la stessa Cassazione, ha affermato che il consenso alle cure mediche, nell’interesse del beneficiario, può essere deferito all’amministratore di sostegno solo dopo aver ricostruito la volontà del beneficiario, in relazione all’intervento proposto. Nel caso di specie, era emerso che la paziente era aveva espresso, in diverse occasioni, la sua contrarietà a qualsiasi forma di accanimento terapeutico, con la conseguenza che, nell’alternativa tra cure palliative e procedura invasiva, come l’intubazione meccanica, l’amministratore di sostegno venne autorizzato a prestare il consenso in ordine alla somministrazione di medicinali palliativi.