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Il “Decreto Sviluppo”, L. 134/2012, detta nuove regole per proporre l’appello e il ricorso per cassazione

Dall’11 settembre 2012 sono in vigore nuove norme, modificative di alcuni importanti articoli del codice di procedura civile, in materia di “appello” e “ricorso per cassazione”. si ricordano qui alcuni dei più significativi cambiamenti. Per quanto riguarda l’ “appello”, si sottolinea come l’ammissibilità dello stesso sia oggi subordinata ad un primo vaglio del giudice, il quale deve valutare, discrezionalmente, la ragionevole fondatezza dell’appello, con la conseguenza che se lo dovesse ritenere infondato nel merito, lo dichiarerebbe inammissibile, chiudendo così la vertenza nel secondo grado di merito.

Dall’11 settembre 2012 sono in vigore nuove norme, modificative di alcuni importanti articoli del codice di procedura civile, in materia di “appello” e “ricorso per cassazione”. si ricordano qui alcuni dei più significativi cambiamenti. Per quanto riguarda l’ “appello”, si sottolinea come l’ammissibilità dello stesso sia oggi subordinata ad un primo vaglio del giudice, il quale deve valutare, discrezionalmente, la ragionevole fondatezza dell’appello, con la conseguenza che se lo dovesse ritenere infondato nel merito, lo dichiarerebbe inammissibile, chiudendo così la vertenza nel secondo grado di merito. Per quanto concerne il “ricorso per cassazione”, si evidenzia che il legislatore è intervenuto sulla disciplina dei motivi di ricorso, incidendo radicalmente su uno dei principali motivi di ricorso per cassazione, ovvero il motivo di cui al n. 5 art. 360 c.p.c.  Mentre, in origine, tale norma prevedeva la possibilità di ricorrere per “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione”, oggi, si potrà invocare il motivo di cui al n. 5 solo se per far valere l’ “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”. In questo modo, si elimina dai motivi del ricorso per cassazione quelli inerenti la motivazione della sentenza pronunciata nel precedente grado di merito.