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Locazione di immobile in comunione da parte di uno solo dei comproprietari: tutela del comproprietario non locatore

Con la sentenza n. 11.135/2012 le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno affermato che il comproprietario non locatore ha diritto ad ottenere il pagamento diretto del canone di locazione dal conduttore, in misura proporzionata alla propria quota di comproprietà sull’immobile, oltre ad aver diritto alla restituzione da parte del comproprietario locatore dei canoni dallo stesso riscossi, sempre nella misura della sua quota.

 

Con la sentenza n. 11.135/2012 le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno affermato che il comproprietario non locatore ha diritto ad ottenere il pagamento diretto del canone di locazione dal conduttore, in misura proporzionata alla propria quota di comproprietà sull’immobile, oltre ad aver diritto alla restituzione da parte del comproprietario locatore dei canoni dallo stesso riscossi, sempre nella misura della sua quota. Ciò, ovviamente, quando il comproprietario locatore abbia agito in difetto dell’attribuzione di un potere rappresentativo da parte del comproprietario non locatore.

Ciò, in virtù dell’applicazione delle norme sulla “gestione di affari altrui”, in particolare dell’art. 2032 c.c., che rinvia espressamente all’art. 1705 c.c., in materia di mandato senza rappresentanza.