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Parcheggio a pagamento non custodito: nessun ristoro in caso di furto dell’auto

Con la sentenza n. 14.319/2011, le SS.UU. della Corte di Cassazione sono intervenute per dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto attorno alla qualificazione giuridica da dare al “contratto di parcheggio”.

Con la sentenza n. 14.319/2011, le SS.UU. della Corte di Cassazione sono intervenute per dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto attorno alla qualificazione giuridica da dare al “contratto di parcheggio”.

In particolare, la Corte si è interrogata se l’ipotesi di parcheggio istituito dal Comune, in area recintata e gestita da una società privata, debba essere ricondotta alle norme sul deposito o sulla locazione d’area, in quanto differenti sono le implicazioni per il gestore stesso. Se, infatti, si dovesse parlare di deposito, il gestore risponderebbe del furto subito dall’utente, diversamente, nel caso si trattasse di locazione d’area. La Corte arriva a concludere che vi è locazione d’area tutte quelle volte in cui all’ingresso del parcheggio, prima, quindi, che l’utente formalizzi il rapporto contrattuale, sia esposto in modo visibile il cartello riportante la dicitura “parcheggio non custodito”.