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In tema di danno da morte: danno non patrimoniale iure proprio o iure successionis?

Con la sentenza n. 17.320/2012, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il dibattuto tema del c.d. “danno tanatologico”, ovvero quello conseguente alla morte di un congiunto, vittima di un illecito civile.

 

Con la sentenza n. 17.320/2012, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il dibattuto tema del c.d. “danno tanatologico”, ovvero quello conseguente alla morte di un congiunto, vittima di un illecito civile.

In particolare, la Corte ha cercato di dare risposta al quesito se una sopravvivenza di pochi minuti o al massimo di qualche ora sia un periodo di tempo rilevante al fine della maturazione del diritto al risarcimento del danno in capo alla vittima, la cui relativa azione sarà poi esercitata dai congiunti della vittima, iure successionis. Gli Ermellini hanno, quindi, ritenuto di dover aderire ai principi già formulati dalle SS.UU. della Cassazione, le quali hanno sancito che nel caso in cui la vittima sopravviva per un tempo apprezzabile e abbia avuto la consapevolezza della progressiva perdita delle speranze di vita, questa sofferenza deve essere risarcita come danno morale, in senso ampio, comprensivo dello stesso danno parentale. Conseguentemente, i congiunti della vittima potranno pretendere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, iure successionis e non far valere il danno morale iure proprio e il danno parentale iure successionis.