Rapporto tra la domanda di concordato preventivo e dichiarazione di fallimento
Con la sentenza n. 23.01.2013 n° 1521, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione entrano nel merito del legame processuali intercorrenti tra concordato preventivo e fallimento, per chiarire che il rapporto tra i due procedimenti si caratterizza per la consequenzialità logica eventuale del fallimento,all’esito negativo della procedura di concordato, e per l’assorbimento dei vizi del provvedimento di rigetto del concordato in motivi di impugnazione del successivo fallimento.
Con la sentenza n. 23.01.2013 n° 1521, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione entrano nel merito del legame processuali intercorrenti tra concordato preventivo e fallimento, per chiarire che il rapporto tra i due procedimenti si caratterizza per la consequenzialità logica eventuale del fallimento,all’esito negativo della procedura di concordato, e per l’assorbimento dei vizi del provvedimento di rigetto del concordato in motivi di impugnazione del successivo fallimento. La Corte precisa, altresì, ed è questo il punto focale della sentenza in commento, che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non può essere sospeso a causa di una domanda di concordato preventivo: la consequenzialità di cui sopra, infatti, è logica, ma non procedimentale, determinando, quindi, mere necessità di coordinamento. La Corte entra inoltre nel merito del ruolo che deve svolgere il Tribunale e i creditori. Allo stesso, più in particolare, spetta il compito di controllare la corretta proposizione e il regolare andamento della procedura, a garanzia della corretta formazione del consenso dei creditori, mentre ai creditori è rimessa la valutazione in ordine alla convenienza economica della proposta.